La
responsabilità medica
Negli
ultimi anni si è assistito ad un incremento esponenziale del contenzioso in
materia di responsabilità medica, sono infatti decisamente aumentati i casi
in cui il paziente richiede il risarcimento dei danni patiti o che presume
aver patito a seguito di un intervento medico.
Ogni
qualvolta il risultato della terapia medica non è quello atteso o sperato si
pone il problema della responsabilità del medico, tuttavia, è bene
evidenziare che la responsabilità medica si configura unicamente qualora si
realizzi la violazione di norme di condotta che si traducano in illecito
civile, penale o disciplinare.
Conseguentemente,
dall’accertamento della responsabilità in capo al professionista, può
derivare al medesimo una condanna al risarcimento dei danni patiti dal
paziente, una condanna penale per reato, un provvedimento disciplinare.
Il
medico è un prestatore d’opera intellettuale e pertanto il corretto
adempimento del suo lavoro è valutato, in linea di massima, in modo
svincolato dal risultato effettivamente ottenuto.
Egli
non si obbliga verso il paziente alla guarigione di quest’ultimo, bensì ad
un comportamento professionalmente adeguato rivolto alla guarigione o, in
generale, al miglioramento delle sue condizioni di salute.
Il
medico è tenuto ad eseguire esattamente gli obblighi assunti nel rispetto dei
criteri di diligenza, perizia e prudenza, criteri, questi, che si attenuano o
si graduano in ragione dello svolgimento di attività che richiedano la
risoluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà.
Così
se l’intervento non è particolarmente difficile il medico risponde secondo
i canoni della colpa lieve ed opera la presunzione di colpa. Se,
invece, il professionista è chiamato a risolvere un caso di particolare
complessità è ritenuto responsabile solo qualora si ravvisi il dolo o la
colpa grave.
Accanto
alla responsabilità contrattuale, assume rilievo, poi, la responsabilità
extracontrattuale del medico che trova il suo fondamento nel principio
generale del neminem laedere, secondo il quale colui che cagiona un
danno ingiusto è tenuto al risarcimento del danno.
Infine,
nella configurazione della responsabilità medica si deve avere particolare
riguardo alla informativa che deve caratterizzare il rapporto medico-paziente.
Il
medico è obbligato ad una prospettazione realistica e veritiera in ordine
alla possibilità di ottenimento del risultato perseguito ed il paziente,
attraverso una corretta informativa, deve essere messo in condizione di
acconsentire al trattamento sanitario con una volontà consapevole delle sue
implicazioni.
A
tale proposito va evidenziato che il c.d. consenso informato non riveste le
vesti di una semplice formalità, bensì di un adempimento vero e proprio con
precisi connotati e risvolti anche nel campo del risarcimento del danno e
della configurabilità della responsabilità del medico.