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AVVOCATO 

Daniela Messina


 

 

Il Marketing Management in medicina estetica 
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Notiziario

La responsabilità medica

Negli ultimi anni si è assistito ad un incremento esponenziale del contenzioso in materia di responsabilità medica, sono infatti decisamente aumentati i casi in cui il paziente richiede il risarcimento dei danni patiti o che presume aver patito a seguito di un intervento medico.

Ogni qualvolta il risultato della terapia medica non è quello atteso o sperato si pone il problema della responsabilità del medico, tuttavia, è bene evidenziare che la responsabilità medica si configura unicamente qualora si realizzi la violazione di norme di condotta che si traducano in illecito civile, penale o disciplinare.

Conseguentemente, dall’accertamento della responsabilità in capo al professionista, può derivare al medesimo una condanna al risarcimento dei danni patiti dal paziente, una condanna penale per reato, un provvedimento disciplinare.

Il medico è un prestatore d’opera intellettuale e pertanto il corretto adempimento del suo lavoro è valutato, in linea di massima, in modo svincolato dal risultato effettivamente ottenuto.

Egli non si obbliga verso il paziente alla guarigione di quest’ultimo, bensì ad un comportamento professionalmente adeguato rivolto alla guarigione o, in generale, al miglioramento delle sue condizioni di salute.

Il medico è tenuto ad eseguire esattamente gli obblighi assunti nel rispetto dei criteri di diligenza, perizia e prudenza, criteri, questi, che si attenuano o si graduano in ragione dello svolgimento di attività che richiedano la risoluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà.

Così se l’intervento non è particolarmente difficile il medico risponde secondo i canoni della colpa lieve ed opera la presunzione di colpa. Se, invece, il professionista è chiamato a risolvere un caso di particolare complessità è ritenuto responsabile solo qualora si ravvisi il dolo o la colpa grave.

Accanto alla responsabilità contrattuale, assume rilievo, poi, la responsabilità extracontrattuale del medico che trova il suo fondamento nel principio generale del neminem laedere, secondo il quale colui che cagiona un danno ingiusto è tenuto al risarcimento del danno.

Infine, nella configurazione della responsabilità medica si deve avere particolare riguardo alla informativa che deve caratterizzare il rapporto medico-paziente.

Il medico è obbligato ad una prospettazione realistica e veritiera in ordine alla possibilità di ottenimento del risultato perseguito ed il paziente, attraverso una corretta informativa, deve essere messo in condizione di acconsentire al trattamento sanitario con una volontà consapevole delle sue implicazioni.

A tale proposito va evidenziato che il c.d. consenso informato non riveste le vesti di una semplice formalità, bensì di un adempimento vero e proprio con precisi connotati e risvolti anche nel campo del risarcimento del danno e della configurabilità della responsabilità del medico.

 


  
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